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SICUREZZA SUL LAVORO - Blog - Studio Amich - Consulting Engineers

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QUANDO E' OBBLIGATORIO REDIGERE IL Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.)

Studio Amich - Consulting Engineers
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Tags: quandoredigereilpianodiemergenzaedievacuazione



Il Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.) è obbligatorio per aziende con 10 o più dipendenti e per quelle in cui si svolgono attività soggete al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011.

Il DPR 151/2011, all'art. 2, comma 3, prevede che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, si distinguano nelle categorie A, B e C, come individuate nell'allegato I del suddetto DPR, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenza di tutela della pubblica attività.







TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO Dlgs 81/08 - Rev. Gennaio 2023

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Tags: testounicosicurezzasullavoro81/08revisionegennaio2023

Di seguito il link per scaricare il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Dlgs. 81/08, in revisione GENNAIO 2023:



NOVITA' IN MERITO ALLA NOMINA DEL PREPOSTO IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO

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Tags: nvitànominaprepostosicurezzasullavoroL.215/2021


La nuova Legge 215/2021 ha introdotto alcune variazioni significative nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).


La modifica più significativa è l'introduzione del nuovo obbligo di nomina del Preposto, vigente
dal 21 dicembre 2021, la cui mancanza è penalmente sanzionata a titolo contravvenzionale,
a carico del Datore di lavoro e/o Dirigente (nell'ambito delle sue competenze e attribuzioni).


La mancata individuazione della figura del Preposto da parte del Datore di Lavoro o del Dirigente
è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. b-bis.


E' necessario, quindi, per chi non l'abbia già fatto, effettuare al più presto:

1) La revisione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) individuando la persona o
le persone preposte;
2) L'erogazione dei corsi di formazione (o di aggiornamento) ai preposti.


Il nostro studio può fornirvi consulenza sia per la revisione del DVR che per l'erogazione
dei corsi per Preposti.


Puoi contattarci qui per chiarimenti, maggiori info e preventivi.




MANCATA REDAZIONE, ESIBIZIONE o OMISSIONI nel DVR (documento di valutazione dei rischi), cosa succede?

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Tags: mancataredazioneesibizioneomissionimancanzenelDVRillecitochiusurasigillisanzioniazienda





L’ispettore che constata la mancata redazione del DVR, chiude l’azienda, disponendo lo stop delle attività d’impresa. Lo stabilisce l’ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 4/2021, in quanto ipotizza “gravi violazioni” (D. Lgs. 146/2021).


Qualora il DVR non sia esibito, in quanto custodito in altro luogo, la chiusura dell'azienda è solo rinviata alle ore 12 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro deve esibire il DVR, evitando la sospensione. Ciò in quanto, il Dvr, a norma dell'art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Anche in tal caso, quindi, l’ispettorato nazionale del lavoro, contesterà l’illecito.


Sanzioni sono previste, anche nel caso sia presente il DVR, ma contenga omissioni e mancanze (es. mancata valutazione di un gruppo omogeneo di lavoratori, mancanza di valutazioni di rischi specifici presenti in azienda, ecc...).


L'attività di valutazione dei rischi, quindi, con la conseguente redazione del documento (DVR), sia essa redatta dal datore di lavoro, sia che venga affidata ad un consulente esterno, è un'attività delicata e importante, che richiede tutta l'attenzione possibile (oltre che la collaborazione di altri soggetti presenti nell'organigramma della sicurezza).


Spesso si osserva che, invece, tale attività viene sottovalutata dall'imprenditore, che tende a delegare all'esterno l'attività, pensando di risolvere così il problema.


In tal caso, a volte, la scelta dell'imprenditore ricade sul consulente che presenta il preventivo più basso; quest'ultimo sarà spesso, poco invogliato a dare tutta l'attenzione possibile ad un'attività così importante.


E' da chiarire che, a tutela dell'imprenditore, il responsabile davanti alla legge di eventuali omissioni e mancanze nel DVR, sarà sempre e solo lui, per quanto riguarda le sanzioni sia penali che pecuniarie.


Nel caso l'attività di Valutazione dei Rischi venga delegata all'esterno, è nell'interesse dell'imprenditore, affidarsi a consulenti con effettiva preparazione ed esperienza di valutazione dei rischi aziendali.


Per maggiori info:










TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Rev. Novembre 2020

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Tags: Testounicosicurezzasullavororevisionenovembre2020

Di seguito potrai trovare le novità introdotte dall'ultima revisione (novembre 2020) del testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro:

  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020;
  • Inserita la lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall’art. 40, comma 1;
  • Inserita la lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
  • Modificato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 02.05.2020, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2020;
  • Modificati l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 (pubblicato sulla G.U. 09/06/2020, n. 145, entrato in vigore il 24/06/2020);
  • Modificato l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (pubblicato sul S.O. n. 29, alla G.U. 12/08/2020, n. 201, in vigore dal 27/08/2020);
  • Inserito il Decreto 7 agosto 2020 - Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
  • Inserita la circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 - Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
  • Modificato l’allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicato in G.U. 07/10/2020, n. 248, in vigore dal 08/10/2020).
  • Inserita la lettera circolare dell’INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.


Fai clic al link di seguito per scaricare il testo unico in revisione novembre 2020:






DPCM del 26 Aprile 2020: MISURE URGENTI di CONTENIMENTO per COVID-19 su tutto il TERRITORIO NAZIONALE

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Tags: DPCM26aprile2020misureurgentidicontenimentosututtoilterritorionazionale


Dal sito del Governo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 Aprile 2020 contenente le misure urgenti di contenimento su tutto il territorio nazionale della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, scaricabile in pdf:






PROTOCOLLO CONDIVISO del 24 Aprile 2020 per le MISURE di CONTRASTO e CONTENIMENTO COVID-19 negli AMBIENTI DI LAVORO

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Tags: protocollocondivisodel24Aprile2020contrastocontenimentoCovid19cantieri


Dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, scaricabile in pdf:

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf





Dlgs 81/08 Aggiornamento valutazione dei rischi fisici - rumore e vibrazioni

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Come noto, l'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonchè l'attivazione di opportune misure di prevenzione.


Tra i rischi fisici possono essere presenti in azienda il rischio rumore ed il rischio vibrazioni (es. per conducenti di macchine e automezzi). Diventa quindi obbligatorio, in questi casi, redigere e aggiornare apposito documento di valutazione dei rischi; in tali casi si effettuano misurazioni con apposita strumentazione (fonometri e accelerometri tarati).


Ma tali valutazioni sono soggette ad aggiornamenti?

Senz'altro si, lo prevede l'art. 181 c. 2 del Dlgs 81/08; le valutazioni vanno aggiornate con cadenza almeno quadriennale e devono essere aggiornate ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderle obsolete (ad es. acquisto nuovi macchinari/automezzi, ecc..), ovvero quando i risutati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.


Studio Amich - Consulting Engineers effettua misurazioni e valutazione dei rischi fisici, tra i quali anche rumore e vibrazioni.

Buon lavoro




La funzione del Preposto in azienda in ambito sicurezza sul lavoro

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Tags: corsodiformazioneprepostoprepostisicurezzasullavoro81/08




Molto spesso nelle aziende è necessario assegnare la funzione di preposto, figura per la quale l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 stabilisce compiti e responsabilità.

Ma chi è o chi può essere nominato preposto?

L’art. 2 comma e) del D. Lgs. 81/08 definisce il preposto come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività  lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.


Ma è necessaria una delega scritta da parte del datore di lavoro?


A questa domanda ci viene in aiuto una sentenza della Cassazione penale, Sez. IV – (Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010 (u.p. 18 dicembre 2009) la quale fornisce qualche chiarimento; la stessa infatti, ci dice che il preposto “…e` individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto «iure proprio». Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo.

E`pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore di lavoro con il quale il preposto imputato cerca di allontanare da sè la responsabilità, solo dovendosi precisare che i giudici di merito hanno correttamente individuato la responsabilità dell’imputato come conseguenza degli obblighi a lui direttamente e autonomamente spettanti”.


Il preposto che non ha ricevuto delega scritta dal datore di lavoro può sottrarsi alle sue responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro?

La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 (u.p. 24 aprile 2011) premette che, ‘‘come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale, ad esempio il capo cantiere) e` indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale «delega di funzioni» conferita dal datore di lavoro’’.

Beninteso, chiarisce che l’obbligo di attuare le misure di sicurezza ‘‘incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo’’.

Ma subito aggiunge che ‘‘il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza’’, e, ‘‘al contrario, proprio perche´ pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilita` per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch’egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia’’

Il preposto è soggetto a formazione obbligatoria?


Si, il D. Lgs. 81/08 all’art. 37 obbliga tale figura ad effettuare un corso di formazione.









Chi deve redigere il POS e come va trasmesso

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Tags: redazionetrasmissionePOSpianooperativodisicurezzacantieriedili

Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.
Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.

Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.

Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.

Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.

Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.

Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.

Contattaci per un preventivo di redazione del POS.






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