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CASSAZIONE: FALSO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - CONSIDERAZIONI

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: cassazionefalsoattestatosipartecipazioneaicorsidiformazionesullasicurezza



Con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di falsità ideologica previsto dall’art. 483 c.p. il datore di lavoro che attesti falsamente, in concorso con il docente incaricato di tenere i corsi, la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro.


Ebbene, c'è da fare una considerazione. A volte alcuni datori di lavoro, o chi per essi, pretendono (da consulenti compiacenti, senza capire le conseguenze di una tale richiesta), di ridurre al minimo possibile le ore o addirittura chiedono di non erogare la formazione (pur pretendendo gli attestati), per il motivo che tali corsi tolgono tempo al lavoro.


La mia risposta è sempre la stessa: aldilà delle sanzioni penali e non, in cui si può incorrere, un infortunio sui luoghi di lavoro (è da enfatizzare che chi ci rimette di più è sempre il lavoratore che si infortuna), dovuto alla non corretta o addirittura mancata formazione sulla sicurezza, comporta una notevole serie di problemi all'imprenditore, dalla sostituzione del lavoratore infortunato con conseguenti esborsi economici, fino alla possibile chiusura dell'azienda, ovemai l'ispettore lo ritenesse necessario.


Ebbene, anche volendo solo fare un gretto discorso economico, basterebbe calcolare il costo delle ore sottratte al lavoro per erogare la formazione ai dipendenti e confrontarle con il costo che comporterebbe l'assenza dal lavoro per infortunio di un lavoratore, la sua sostituzione con un altro lavoratore, il costo delle sanzioni (penali e non), il costo dell'eventuale chiusura temporanea dell'azienda.


E' un rischio che vale la pena di correre per poche giornate (o addirittura ore) di lavoro sottratto per la formazione? Io non credo.


P.s: tutto quanto detto presuppone, ovviamente, che ad erogare la formazione sia un professionista qualificato ed esperto e che sappia trasmettere ai lavoratori principi, procedure di sicurezza e comportamenti corretti da tenere sui luoghi di lavoro. Ma questo è un altro discorso...





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